Art. 23 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 23 Regolamento della scuola media
1 Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari
a) l’ammonimento;
b) l’obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario;
c) l’esclusione da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola;
d) la sospensione dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da parte della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività educative alternative.
2 Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.
3 In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.
4 La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse s ono annotate nel registro della scuola.
6 L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di comportamento. Sono riservate le azioni civili per eventuali danni alle cose.