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Art. 21 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 21 Regolamento della scuola media

1 Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.

2 Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.

3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.

4 In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge.

5 La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che

a) tutte le assenze devono essere registrate;

b) a fine semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.

6 Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine anno scolastico.

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