Art. 19 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 19 Regolamento della scuola media
1 L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno.
2 Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.
3 Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.
4 Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo. Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.
5 Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.
6 Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.