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Art. 16 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 16 Regolamento della scuola media

1 La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.

2 Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.

3 La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.

4 Ogni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.

5 Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.

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