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CH-TI
Art. 16 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 16 Regolamento della scuola media
1 La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.
2 Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.
3 La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.
4 Ogni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
5 Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.