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Art. 13 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 13 Regolamento della scuola media

[8] 1 Ogni gruppo o area disciplinare è gestito da un coordinatore che ha i seguenti compiti specifici

a) coordinare il gruppo disciplinare;

b) partecipare agli incontri tra i diversi coordinatori di disciplina;

c) fornire, di regola in accordo con il proprio gruppo disciplinare, delle consulenze alla Divisione della scuola e alle sezioni dell’insegnamento su tematiche attinenti alla didattica della propria disciplina.

2 I coordinatori si riuniscono nel gruppo di coordinamento, che ha il mandato di

a) riunirsi regolarmente in presenza di rappresentanti della Divisione della scuola e/o delle Sezioni dell’insegnamento;

b) fungere da interlocutore per la Divisione della scuola e per le Sezioni nell’ambito dei compiti assegnati agli esperti;

c) essere promotore attivo delle funzioni e dei compiti degli esperti;

d) contribuire attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e progetti riferiti ai diversi settori

e) collaborare con il presidente nella gestione e nell’organizzazione del collegio degli esperti, assicurando il segretariato.

3 La presidenza del gruppo di coordinamento è assunta per il quadriennio da uno dei coordinatori, su designazione del collegio degli esperti. Il presidente ha i seguenti compiti

a) pianificare e coordinare le iniziative del coordinamento degli esperti e del collegio degli esperti;

b) fungere da tramite tra la Divisione della scuola, le Sezioni, il gruppo di coordinamento e il collegio degli esperti.

[8] Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.

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