Art. 8 Legge sulla scuola media Legge sulla scuola media
Art. 8 Legge sulla scuola media
1 I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente
a) a conferire all’allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva; [5]
b) a educare l’allievo a partecipare con spirito d’iniziativa e responsabilità all’evoluzione della società;
c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;
d) a stimolare nell’allievo l’interesse per la cultura e il lavoro, l’impegno intellettuale e lo spirito critico;
e) a sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
f) a favorire lo sviluppo dell’autonomia morale di ogni allievo.
2 I programmi tengono conto degli standard nazionali di formazione. [6]
[5] Lett. modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.
[6] Cpv. introdotto dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 654.