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Art. 8 Legge sulla scuola media Legge sulla scuola media

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Art. 8 Legge sulla scuola media

1 I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente

a) a conferire all’allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva; [5]

b) a educare l’allievo a partecipare con spirito d’iniziativa e responsabilità all’evoluzione della società;

c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;

d) a stimolare nell’allievo l’interesse per la cultura e il lavoro, l’impegno intellettuale e lo spirito critico;

e) a sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;

f) a favorire lo sviluppo dell’autonomia morale di ogni allievo.

2 I programmi tengono conto degli standard nazionali di formazione. [6]

[5] Lett. modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.

[6] Cpv. introdotto dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 654.

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