Art. 7 Legge sulla scuola media Legge sulla scuola media
Art. 7 Legge sulla scuola media
[4] 1 Il ciclo d’orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.
2 A tal fine l’insegnamento comprende
a) una parte comune a tutti gli allievi, composta di materie obbligatorie;
b) una parte differenziata, composta di corsi a due livelli in alcune materie obbligatorie, di opzioni d’approfondimento e di opzioni d’orientamento.
La parte differenziata può occupare al massimo metà del tempo scolastico; le opzioni e i livelli ivi compresi sono soggetti a scelte individuali tra loro indipendenti.
3 Durante il ciclo d’orientamento è possibile modificare le scelte iniziali.
4 Ogni allievo riceve l’aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.
[4] Art. modificato dalla L 18.3.1986; in vigore dall’anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato il sistema di cui al nuovo art. 7 dall’anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.