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Art. 7 Legge sulla scuola media Legge sulla scuola media

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Art. 7 Legge sulla scuola media

[4] 1 Il ciclo d’orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

2 A tal fine l’insegnamento comprende

a) una parte comune a tutti gli allievi, composta di materie obbligatorie;

b) una parte differenziata, composta di corsi a due livelli in alcune materie obbligatorie, di opzioni d’approfondimento e di opzioni d’orientamento.

La parte differenziata può occupare al massimo metà del tempo scolastico; le opzioni e i livelli ivi compresi sono soggetti a scelte individuali tra loro indipendenti.

3 Durante il ciclo d’orientamento è possibile modificare le scelte iniziali.

4 Ogni allievo riceve l’aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

[4] Art. modificato dalla L 18.3.1986; in vigore dall’anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato il sistema di cui al nuovo art. 7 dall’anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.

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