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Art. 33 Legge sulla scuola media Legge sulla scuola media

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Art. 33 Legge sulla scuola media

1 I docenti delle scuole maggiori, delle scuole di avviamento e di economia domestica e dei ginnasi, in carica prima della completa attuazione della presente legge, sono abilitati e assunti, secondo le necessità e dopo la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, quali docenti della scuola media.

2 Le funzioni di ispettore delle scuole medie obbligatorie, di direttore e di esperto dei ginnasi sono mantenute fino all’estinzione totale delle rispettive scuole.

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