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Decreto esecutivo sui docenti di appoggio obbligatori per l'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole comunali

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (4 Articoli)

1 Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 20 allievi; egli può essere assunto per tutto l’anno scolastico o parte dello stesso, con un onere d’insegnamento compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.

2 Nelle sezioni con più di 21 allievi l’assunzione di un docente di appoggio per almeno metà tempo e per tutta la durata dell’anno scolastico è obbligatoria.

3 In casi particolari il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport può autorizzare l’assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui al cpv. 1; l’onere d’insegnamento è compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.

Per la scuola elementare sono confermati i parametri stabiliti dall’art. 25 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e dall’art. 30 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

La riduzione del contributo annuo di cui all’art. 1 cpv. 3 del decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2022 verrà adeguato nel decreto esecutivo per l’anno 2023.

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