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Art. 97 Regolamento delle scuole comunali Regolamento delle scuole comunali

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Art. 97 Regolamento delle scuole comunali

1 Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l’autorizzazione del Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l’attività scolastica o le condizioni igieniche.

2 Prima dell’utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni ripristinati.

3 La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio. [123]

4 Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull’utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.

[123] Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

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