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Art. 39 Regolamento delle scuole comunali Regolamento delle scuole comunali

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Art. 39 Regolamento delle scuole comunali

1 … [42]

2 La direzione di istituto ha la facoltà di elaborare un piano di sorveglianza delle ricreazioni che dovrà permettere la vigilanza su tutto il sedime adibito alla ricreazione per garantire la necessaria sicurezza di tutti gli allievi. In assenza di un piano di sorveglianza ogni docente è responsabile della sorveglianza della propria sezione durante la ricreazione . [43]

3 Durante l’orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad altre persone, se non in casi di urgenza.

4 I docenti di scuola dell’infanzia con refezione, che lavorano per un giorno intero e che sono anche responsabili del momento educativo del pasto, devono poter usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti, di regola tra le ore 11.00 e le ore 14.00. Per la loro momentanea sostituzione, se non è disponibile personale docente, le direzioni possono affidare la gestione ad altro personale in possesso di requisiti di idoneità secondo le direttive del Collegio degli ispettori che prevedono la partecipazione obbligatoria a una specifica formazione. [44]

[42] Cpv. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.

[43] Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2012, 277; BU 2015, 279.

[44] Cpv. modificato dal R 22.5.2024; in vigore dal 1.8.2024 - BU 2024, 135; precedente modifica: BU 2021, 90.

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