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Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare

61 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (61)

Art. 1 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 2 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 3 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 7 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 8 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 9 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 10 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 11 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 12 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 13 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 14 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 15 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 16 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 16a Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 17 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 18 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 19 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 20 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 20a Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 21 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 22 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 23 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 24 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 25 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 26 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 27 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 28 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 29 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 30 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 31 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 32 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 33 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 34 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 35 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 36 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 37 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 38 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 39 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 40 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 41 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 42 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 43 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 43a Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 44 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 45 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 46 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 47 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 48 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 48a Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 48b Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 48c Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 49 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 50 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 51 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 52 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 53 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 54 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 55 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 56 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 57 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare Art. 58 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare

Testo normativo (61 Articoli)

1 Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge della scuola, la scuola dell’infanzia e la scuola elementare favoriscono il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive.

2 La scuola dell’infanzia e la scuola elementare agiscono nel rispetto delle particolarità individuali degli allievi.

3 La scuola elementare prosegue l’opera educativa svolta dalla scuola dell’infanzia; essa si propone inoltre di far acquisire agli allievi gli elementi di base del sapere.

4 Scuola e famiglia collaborano al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, adottando modalità specifiche al proprio ruolo.

La scuola dell’infanzia e la scuola elementare instaurano legami con il contesto locale e sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e regionali.

[4] 1 Ai Municipi e alle Delegazioni scolastiche (di seguito Municipi) compete la nomina e l’incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti.

2 La nomina e l’incarico dei docenti sono conferiti in conformità con quanto stabilito dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

3 La nomina e l’incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell’ispettorato e preavviso del direttore, quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell’ispettorato.

[4] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2013, 357; BU 2016, 69.

[5] 1 Le norme per l’assunzione dei docenti delle scuole dell’infanzia ed elementari sono contenute nella legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

2 Oltre a quanto stabilito dalla presente legge, per la nomina e l’incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

[5] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2004, 451.

[6] 1 Il concorso ha luogo in base alle norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

2 Il bando di concorso può contemplare compiti particolari per i docenti, limitatamente agli ambiti previsti dalla presente legge.

3 Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all’ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione.

4 In caso di mancata approvazione, il bando è rinviato all’autorità di nomina per le modifiche richieste.

5 Contro la decisione dell’ispettorato il Municipio può ricorrere entro il termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

6 Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal regolamento.

[6] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[7] 1 La nomina può aver luogo

a) per i docenti titolari: a tempo pieno;

b) per i docenti contitolari: a metà tempo;

c) per i docenti di materie speciali: a tempo pieno o a tempo parziale, non inferiore a metà tempo;

d) per i direttori e i vicedirettori: a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.

2 L’atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato dall’ispettorato.

3 …

4 Le disposizioni concernenti il rapporto d’impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.

5 La sede di servizio dei docenti nominati operanti in più comuni convenzionati è stabilita nella convenzione.

[7] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

1 L’incarico ha luogo secondo quanto stabilito dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. [8]

2 L’incarico durante l’anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31 gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.

[8] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[10] 1 Per le assenze dei docenti si ricorre, in linea di principio, a un supplente, la cui designazione spetta al Municipio.

2 Il Municipio ha la facoltà di delegare la designazione dei supplenti al direttore.

[10] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[12] La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età. Le norme inerenti all’obbligo di frequenza sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

[12] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

1 Le sezioni di scuola dell’infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

2 In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1. [13]

3 I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli alliev i , del contesto socioeconomico e della morfolo gia territoriale della region e . [14]

[13] Cpv. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[14] Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2019, 137.

… [15]

[15] Art. abrogato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347; precedenti modifiche: BU 2015, 315; BU 2016, 69.

[16] 1 Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare .

2 Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l’anno scolastico. Un’eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

3 Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest’ultimo la loro quota parte delle spese.

4 Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

[16] Art. reintrodotto dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347; precedente modifica: BU 2016 , 246.

[17] 1 Sono ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all’apertura della scuola, hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo anno di età; in deroga a questo termine possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro terzo anno d’età. [18]

2 L’iscrizione avviene prima dell’inizio dell’anno scolastico.

3 Eccezioni all’ammissione dei bambini di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento .

4 ...

5 ...

[17] Art. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore con l’anno scolastico 2012/13 - BU 2011, 245; precedente modifica: BU 2002, 9.

[18] Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2011, 653.

1 L’iscrizione durante l’anno scolastico è riservata ai bambini provenienti da altri comuni, cantoni e nazioni.

2 ... [19]

3 I bambini di 3 anni sono ammessi solo se hanno già iniziato la frequenza in altre sedi.

4 L’ammissione dei bambini di tre anni è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite. [20]

[19] Cpv. abrogato dalla L 22.2.2011; in vigore con l’anno scolastico 2012/13 - BU 2011, 245.

[20] Cpv. modificato dalla L 8.10.2001; in vigore dal 1.2.2002 - BU 2002, 9.

[21] 1 I comuni che non dispongono di una scuola dell’infanzia o di posti sufficienti nelle loro strutture devono favorire la frequenza dei propri bambini presso sedi di altri comuni e assumersi le relative spese di frequenza e di trasporto.

2 …

3 I criteri indicati all’art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell’infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni.

[21] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 245.

[22] Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell’infanzia obbligatoria, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell’ispettorato.

[22] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[23] 1 …

2 L’orario settimanale è di 32 ore nelle sedi con refezione e di 25 ore e 15 minuti nelle sedi senza refezione.

3 L’orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall’ispettorato.

[23] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

[24] Il piano di studio per la scuola dell’infanzia stabilisce segnatamente i principi generali dell’impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

[24] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedenti modifiche: BU 2004, 451; BU 2011, 653.

La scuola elementare comprende cinque classi di un anno ciascuna e si suddivide in

a) un primo ciclo, per le prime due classi;

b) un secondo ciclo, per le tre classi successive.

1 Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

2 In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1. [25]

3 I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente c onto delle caratteristiche socioculturali degli alliev i , del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della region e . [26]

4 Il regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclassi e le pluriclassi.

Docenti di appoggio [27]

[25] Cpv. modificao dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[26] Cpv. modificato dalla L 19.2.2019; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2019, 137.

[27] Nota marginale introdotta dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[28] 1 Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

2 Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l’anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un’eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

3 Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest’ultimo la loro quota parte delle spese.

4 Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

[28] Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[29] Le norme inerenti all’obbligo di frequenza della scuola elementare sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

[29] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli allievi alla classe successiva e le condizioni richieste per accedere alla scuola media.

[30] Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell’ispettorato.

[30] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[31] Gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altre nazioni, sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal direttore.

[31] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[33] 1 …

2 L’orario settimanale è di 26 ore e 10 minuti, comprese le ricreazioni.

3 L’orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall’ispettorato.

[33] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[34] Il piano di studio della scuola elementare stabilisce segnatamente i principi generali dell’impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

[34] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2011, 653.

[35] 1 … [36]

2 Salvo eccezioni autorizzate dall’ispettorato, l’insegnamento delle arti plastiche, dell’educa ­ zione musicale e dell’educazione fisica è impartito da un docente con preparazione specifica . [37]

3 … [38]

[35] Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357; precedente modifica: BU 2010, 5.

[36] Cpv. abrogato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 205; precedente modifica: BU 2018, 301.

[37] Cpv. modificato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 205; precedenti modifiche: BU 2016, 246; BU 2018, 301.

[38] Cpv. abrogato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 205.

[39] 1 Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da

a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;

b) docenti di sostegno pedagogico;

c) logopedisti;

d) psicomotricisti;

e) altre figure professionali, secondo necessità.

[39] Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore con l’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 580.

1 Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

2 Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, il Municipio istituisce il doposcuola.

3 Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

1 La scuola dell’infanzia a orario prolungato è un servizio socio-educativo al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

2 Per rispondere a particolari esigenze dei bambini o delle famiglie, il Municipio istituisce sezioni di scuola dell’infanzia a orario prolungato.

3 Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

1 I Municipi organizzano i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi.

2 In casi particolari il Dipartimento può renderne obbligatoria l’organizzazione.

1 I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell’infanzia e possono istituire mense per gli allievi delle scuole elementari. [40]

2 Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un’adeguata possibilità di refezione.

3 Nelle scuole dell’infanzia la refezione è parte integrante dell’attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere. [41]

3bis La refezione alla scuola dell’infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l’anno facoltativo. [42]

4 Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della mensa sia a docenti, sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità. [43]

[40] Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[41] Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

[42] Cpv. introdotto dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 206.

[43] Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 347.

1 Le spese per le refezioni, i trasporti scolastici e la scuola fuori sede sono a carico dei comuni e dei consorzi.

2 Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

[44] 1 I Municipi costituiscono gli istituti scolastici comunali, comprendenti scuola dell’infanzia e scuola elementare, sulla base delle disposizioni legali ed esecutive.

2 L’istituzione e/o la soppressione di istituti scolastici comunali deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

[44] Art. modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

I comuni e i consorzi mettono a disposizione delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari gli edifici, i locali, le strutture esterne, l’arredamento e i materiali didattici necessari.

I Municipi collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica delle classi di scuola speciale e dei servizi specialistici.

… [45]

[45] Art. abrogato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 159; precedenti modifiche: BU 2004, 451; BU 2014, 13.

[46] In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni che ne fanno richiesta.

[46] Art. introdotto dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 245.

In caso di necessità, il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni e ai consorzi la costruzione, la riattazione o l’ampliamento di edifici scolastici come pure interventi di miglioria.

I Municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

1 Quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non consentono l’istituzione di una scuola dell’infanzia o elementare, devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un comune o di un consorzio vicino: in tal caso fra i due enti è stipulata una convenzione.

2 Nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.

[49] 1 Gli allievi delle scuole dell’infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.

2 I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni.

3 Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettorati interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.

4 Il comune di residenza è tenuto a rimborsare l’importo stabilito dal Dipartimento.

[49] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

1 I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell’infanzia e la scuola elementare del comune di residenza.

2 In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l’importo stabilito dal Dipartimento.

3 I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell’infanzia ed elementari. [50]

[50] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[52] 1 I comuni e i consorzi collaborano nella formazione dei docenti e nella ricerca pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sezioni comunali o consortili di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica professionale e per le ricerche.

2 La SUPSI può sottoscrivere convenzioni con le autorità interessate.

[52] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2009, 203.

[54] 1 I Municipi, dopo aver consultato gli ispettorati, decidono in vista del nuovo anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare dei loro istituti (ordinamento) nei limiti delle disposizioni inerenti al numero di allievi per sezione. Essi decidono pure se affidare le sezioni ad un docente o a due docenti contitolari.

2 Le decisioni di cui al cpv. 1 devono essere comunicate al Dipartimento; il regolamento definisce la procedura.

3 Il Consiglio di Stato, se le disposizioni vigenti non sono rispettate, può imporre delle modifiche all’ordinamento su richiesta del Dipartimento; se necessario esso può pure limitare il numero di sezioni con docenti contitolari.

[54] Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[55] Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, decide per ogni anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare di ciascun istituto soggette a contributo cantonale sulla base delle disposizioni sul numero di allievi per sezione.

[55] Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[56] 1 Sono operatori e organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza

a) gli ispettorati e il collegio degli ispettori; [57]

b) i direttori degli istituti comunali e la rispettiva conferenza;

c) i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio;

d) gli esperti di materia e il relativo collegio. [58]

2 Le competenze sono definite dal regolamento.

[56] Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357; precedente modifica: BU 2004, 451.

[57] Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

[58] Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 98.

Sono organi scolastici comunali e consortili di promovimento, coordinamento e vigilanza

a) il Municipio;

b) …; [59]

c) la direzione dell’istituto.

[59] Lett. abrogata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

1 I Municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli organi scolastici cantonali nella vigilanza sulle scuole dell’infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.

2 I Municipi vigilano in particolare

a) sulla frequenza degli allievi;

b) sul rispetto degli orari scolastici;

c) sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola;

d) sulle refezioni e sui trasporti;

e) sull’igiene e sulla pulizia dei locali;

f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.

[60] 1 Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall’art. 51, i Municipi possono avvalersi di una Commissione scolastica.

[60] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246; precedente modifica: BU 2013, 357.

1 I membri dei Municipi e delle Commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare.

2 Essi non hanno competenza sull’insegnamento.

[61] 1 I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento. [62]

2 Il Municipio ha la facoltà di assegnare altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al cpv. 1.

3 I direttori si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l’esame di problemi di ordine pedagogico e organizzativo.

[61] Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 357.

[62] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 246.

Le denominazioni utilizzate nella presente legge che si riferiscono a persone si intendono al maschile e al femminile, indipendentemente dalla formulazione adottata.

Nell’ambito delle loro funzioni e per finalità di ordine scolastico, gli organi scolastici cantonali, comunali e consortili possono raccogliere dati personali concernenti allievi, docenti e genitori e trasmetterli alle autorità interessate.

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [64]

[64] Entrata in vigore: 1° giugno 1996 - BU 1996, 132.

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