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Art. 9 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti

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Art. 9 Regolamento sulla formazione continua dei docenti

1 Ai docenti delle scuole comunali si applicano per analogia le disposizioni valide per i docenti cantonali.

2 L’autorizzazione alla frequenza delle attività di cui all’art. 8 implica il riconoscimento per i docenti delle indennità e dei contributi stabiliti dal presente regolamento.

3 Le spese per i contributi sono a carico dei Comuni e dei Consorzi, riservate quelle a carico del Cantone di cui all’art. 8 cpv. 1 e 2.

4 Il Cantone partecipa alle spese sopportate dai Comuni e dai Consorzi nella misura stabilita dalla legge.

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