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Art. 8 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti

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Art. 8 Regolamento sulla formazione continua dei docenti

[11] 1 Per le attività di formazione continua obbligatorie, come pure per quelle facoltative considerate nel quadro del quantitativo minimo, le spese di partecipazione sono interamente a carico del Cantone; ai partecipanti sono rimborsate le spese di viaggio, dei pasti e pernottamento, qualora non fossero incluse nell’organizzazione dell’attività, secondo quanto disposto dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

2 Per le altre attività facoltative, le spese di partecipazione sono a carico del Cantone se esse sono organizzate dal Dipartimento, dalle sezioni dipartimentali o dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti. In casi particolari il Dipartimento può richiedere una partecipazione alle spese. [12]

3 Per le attività di cui al cpv. 2 organizzate da enti esterni, esse possono essere sostenute con i contributi sulla tassa d’iscrizione e sulle spese per pasti e per pernottamenti di cui al cpv. 1 in base alle seguenti percentuali

interesse professionale del corso fuori dal tempo di scuola durante il tempo di scuola

a giudizio del Dipartimento

Basso 20% non autorizzato

Medio 40% 20%

Alto 70% 50%

4 Per le attività di cui al cpv. 3 le spese di viaggio all’interno del Cantone non sono riconosciute, mentre per le attività fuori Cantone vale il principio di cui al cpv. 1.

5 Il numero massimo di giornate di attività riconosciute che possono beneficiare di un contributo nel corso di un quadriennio, salvo autorizzazioni eccezionali, è così stabilito

a) 4 0 giorni fuori dal tempo di scuola ( orario di insegnamento e degli oneri di istituto che il docente è obbligato ad ottemperare);

b) 20 giorni durante il tempo di scuola.

6 La concessione di un contributo ai sensi dei capoversi precedenti è decisa nel quadro dell’autorizzazione alla frequenza di cui all’art. 11.

[11] Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 348.

[12] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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