Art. 8 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti
Art. 8 Regolamento sulla formazione continua dei docenti
[11] 1 Per le attività di formazione continua obbligatorie, come pure per quelle facoltative considerate nel quadro del quantitativo minimo, le spese di partecipazione sono interamente a carico del Cantone; ai partecipanti sono rimborsate le spese di viaggio, dei pasti e pernottamento, qualora non fossero incluse nell’organizzazione dell’attività, secondo quanto disposto dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.
2 Per le altre attività facoltative, le spese di partecipazione sono a carico del Cantone se esse sono organizzate dal Dipartimento, dalle sezioni dipartimentali o dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti. In casi particolari il Dipartimento può richiedere una partecipazione alle spese. [12]
3 Per le attività di cui al cpv. 2 organizzate da enti esterni, esse possono essere sostenute con i contributi sulla tassa d’iscrizione e sulle spese per pasti e per pernottamenti di cui al cpv. 1 in base alle seguenti percentuali
interesse professionale del corso fuori dal tempo di scuola durante il tempo di scuola
a giudizio del Dipartimento
Basso 20% non autorizzato
Medio 40% 20%
Alto 70% 50%
4 Per le attività di cui al cpv. 3 le spese di viaggio all’interno del Cantone non sono riconosciute, mentre per le attività fuori Cantone vale il principio di cui al cpv. 1.
5 Il numero massimo di giornate di attività riconosciute che possono beneficiare di un contributo nel corso di un quadriennio, salvo autorizzazioni eccezionali, è così stabilito
a) 4 0 giorni fuori dal tempo di scuola ( orario di insegnamento e degli oneri di istituto che il docente è obbligato ad ottemperare);
b) 20 giorni durante il tempo di scuola.
6 La concessione di un contributo ai sensi dei capoversi precedenti è decisa nel quadro dell’autorizzazione alla frequenza di cui all’art. 11.
[11] Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 348.
[12] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.