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Art. 7 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti

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Art. 7 Regolamento sulla formazione continua dei docenti

1 Le attività di formazione continua inserite nella pianificazione e quelle organizzate dagli is tituti di formazione dei docenti riconosciuti e finanziate tramite convenzioni sono considerate attività riconosciute.

2 Le altre, segnatamente quelle promosse da enti esterni, da gruppi di istituti scolastici o di docenti, da singoli istituti scolastici o docenti, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto all’art. 2 cpv. 2, vengono riconosciute dalle sezioni dipartimentali sulla base della loro qualità e pertinenza. Per il riconoscimento il Dipartimento istituisce una procedura. [10]

3 Le attività di formazione continua riconosciute possono essere obbligatorie o facoltative; queste ultime sono scelte liberamente dai docenti.

4 Le attività di formazione continua non riconosciute sono considerate personali e di principio esulano da questo regolamento.

[10] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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