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Art. 6 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti

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Art. 6 Regolamento sulla formazione continua dei docenti

1 Al termine di un’attività di formazione continua ogni docente aggiorna la propria scheda. [8]

2 Ogni quattro anni il docente redige un rapporto scritto sulle attività di formazione continua riconosciute che ha seguito, come pure sulle sue aspettative future. Il rapporto viene inviato alle persone di riferimento definite dalle sezioni; esso fa parte del suo dossier personale. [9]

3 Il rapporto può essere oggetto di un colloquio, richiesto sia dal docente sia dai destinatari del rapporto.

[8] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.

[9] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.

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