Legislator Giurisprudenza & Legislazione
406.210 CH-TI

Art. 5 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti

Apri la fonte ufficiale Atto completo (25 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 Regolamento sulla formazione continua dei docenti

1 Ogni docente è tenuto a seguire delle attività di formazione continua riconosciute e diversificate per almeno 8 giornate complessive nell’arco di un quadriennio. Esse comprendono sia le attività obbligatorie, sia quelle facoltative. [6]

2 Nel caso in cui il docente abbia già svolto 8 o più giornate di formazione continua obbligatoria, le sezioni dipartimentali competenti possono autorizzarlo a seguire fino a 2 ulteriori giornate facoltative alle stesse condizioni di cui all’art. 8 cpv. 1. [7]

3 Ogni docente è tenuto a documentare le attività di formazione continua riconosciute. Se lo desidera può documentare anche le attività personali.

[6] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.

[7] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

← Art. 4 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti Art. 6 Regolamento sulla formazione continua dei docenti →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →