406.210
CH-TI
Art. 4 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti
Art. 4 Regolamento sulla formazione continua dei docenti
1 I documenti ufficiali di cui all’art. 3 sono approvati dal Dipartimento dopo consultazione degli organi scolastici e delle associazioni rappresentative del corpo insegnante.
2 Il Dipartimento ne cura la pubblicazione e l’aggiornamento costante.
3 Il Dipartimento vigila sull’attuazione delle attività di formazione continua inserite nella pianificazione e redige un rapporto quadriennale all’indirizzo del Consiglio di Stato. [4]
4 Il rapporto deve essere redatto entro 6 mesi dal termine del quadriennio. [5]
[4] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.
[5] Cpv. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.