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Art. 4 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti

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Art. 4 Regolamento sulla formazione continua dei docenti

1 I documenti ufficiali di cui all’art. 3 sono approvati dal Dipartimento dopo consultazione degli organi scolastici e delle associazioni rappresentative del corpo insegnante.

2 Il Dipartimento ne cura la pubblicazione e l’aggiornamento costante.

3 Il Dipartimento vigila sull’attuazione delle attività di formazione continua inserite nella pianificazione e redige un rapporto quadriennale all’indirizzo del Consiglio di Stato. [4]

4 Il rapporto deve essere redatto entro 6 mesi dal termine del quadriennio. [5]

[4] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.

[5] Cpv. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.

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