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Art. 22 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti

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Art. 22 Regolamento sulla formazione continua dei docenti

1 Le richieste di trasferimento temporaneo con finalità di formazione continua devono essere presentate tramite l’apposito formulario alla sezione dipartimentale competente di regola entro il 31 agosto dell’anno precedente il trasferimento. Esse devono specificare le motivazioni e le ricadute sull’attività professionale. [21]

2 Il trasferimento temporaneo ha una durata massima di 3 anni e non rientra nel conteggio degli anni di congedo non pagato definito all’art. 50 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

[21] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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