Art. 2 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti
Art. 2 Regolamento sulla formazione continua dei docenti
[3] 1 Le attività di formazione continua sono di regola organizzate o promosse
a) dal Dipartimento o dalle sue sezioni;
b) dal Dipartimento o dalle sue sezioni in collaborazione con enti esterni o istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la responsabilità del Dipartimento;
c) da enti esterni e istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la loro responsabilità;
d) da gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente da singoli istituti scolastici o docenti.
2 Le attività di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono finanziate dal Cantone nel quadro della gestione ordinaria.
3 Le attività organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti (Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e Istituto universitario federale per la formazione professionale) sono finanziate dal Cantone tramite specifici accordi.
4 Le attività riconosciute promosse da gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente da singoli istituti scolastici o docenti, sono finanziate dal Cantone nel quadro della gestione ordinaria.
5 Le attività promosse da enti esterni, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto al cpv. 3 se riconosciute, danno luogo al finanziamento della frequenza secondo le modalità definite al capitolo quarto.
6 Nella misura in cui le attività sono anche indirizzate ai docenti delle scuole comunali i Comuni e i consorzi collaborano con il Cantone, segnatamente agevolando la frequenza dei docenti e mettendo a disposizione gli spazi richiesti.
[3] Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.