Art. 1 Regolamento sulla formazione continua dei docenti Regolamento sulla formazione continua dei docenti
Art. 1 Regolamento sulla formazione continua dei docenti
[1] 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’attuazione della legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990 e del presente regolamento.
2 Le sezioni dipartimentali ai sensi del presente regolamento sono
a) La Sezione delle scuole comunali per le scuole dell’infanzia e le scuole elementari;
b) La Sezione dell’insegnamento medio per le scuole medie;
c) La Sezione dell’insegnamento medio superiore per le scuole medie superiori;
d) La Sezione della pedagogia speciale per le scuole speciali;
e) La Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica per le scuole professionali tecniche, agrarie e artistiche;
f) La Sezione della formazione commerciale e dei servizi per le scuole professionali commerciali;
g) La Sezione della formazione sanitaria e sociale per le scuole professionali sociosanitarie;
h) l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione per l’istituto della formazione continua.
[1] Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.