406.200
CH-TI
Art. 8 Legge sulla formazione continua dei docenti Legge sulla formazione continua dei docenti
Art. 8 Legge sulla formazione continua dei docenti
[13] Il Cantone può finanziare totalmente o parzialmente l’organizzazione di corsi di formazione continua promossi da enti o istituti di formazione che perseguono gli scopi indicati nella presente legge.
[13] Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.