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Art. 8 Legge sulla formazione continua dei docenti Legge sulla formazione continua dei docenti

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Art. 8 Legge sulla formazione continua dei docenti

[13] Il Cantone può finanziare totalmente o parzialmente l’organizzazione di corsi di formazione continua promossi da enti o istituti di formazione che perseguono gli scopi indicati nella presente legge.

[13] Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

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