Art. 4 Legge sulla formazione continua dei docenti Legge sulla formazione continua dei docenti
Art. 4 Legge sulla formazione continua dei docenti
[7] 1 Il docente è responsabile della propria formazione continua, che riconosce essere un suo diritto-dovere irrinunciabile e parte integrante della sua attività professionale. Egli la realizza sia partecipando alle attività promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti sia mediante corsi e attività di sua libera scelta, sia attraverso iniziative personali.
2 Il regolamento definisce la quantità minima di attività di formazione continua che il docente è tenuto a svolgere nel corso di un quadriennio.
3 Il docente documenta nel corso del quadriennio le proprie attività di formazione continua e le proprie aspettative secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4 È data la facoltà al docente di documentare altri corsi o attività personali nel proprio campo di attività.
[7] Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.