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Art. 3 Legge sulla formazione continua dei docenti Legge sulla formazione continua dei docenti

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Art. 3 Legge sulla formazione continua dei docenti

[5] 1 Il Cantone, nel contesto della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3, promuove la formazione continua dei docenti

a) organizzando attività proprie o in collaborazione con altri enti formativi;

b) sostenendo le attività promosse da singoli o da gruppi di docenti;

c) facilitando la partecipazione dei docenti a corsi organizzati da altri enti.

2 I Comuni e i Consorzi collaborano con il Cantone nell’attuazione delle attività di formazione continua per i docenti comunali e consortili (in seguito docenti comunali). [6]

3 Il Dipartimento competente (in seguito Dipartimento), sentiti i docenti per il tramite delle associazioni rappresentative del corpo insegnante, elabora ogni quattro anni gli indirizzi e la pianificazione delle attività di formazione continua per le scuole di ogni ordine e grado.

4 Il Dipartimento attua il monitoraggio sia della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3 sia delle attività di formazione continua svolte dai docenti di ogni ordine e grado nel corso di un quadriennio.

5 Per il monitoraggio riferito ai docenti il regolamento stabilisce la tipologia delle attività considerate e le modalità di rilevamento.

[5] Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[6] Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349.

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