Art. 2 Legge sulla formazione continua dei docenti Legge sulla formazione continua dei docenti
Art. 2 Legge sulla formazione continua dei docenti
[4] 1 Richiamato l’art. 45 della legge della scuola del 1 febbraio 1990, il docente mediante la formazione continua consegue il rinnovamento e lo sviluppo della propria formazione di base e delle proprie competenze professionali.
2 Le attività di formazione continua sono predisposte per concorrere allo sviluppo personale del docente in termini di competenze scientifiche, pedagogiche, educative, metodologiche e sociali tenendo conto dell’evoluzione del sapere, dei metodi di insegnamento e delle trasformazioni della società.
3 Gli obiettivi che orientano la formazione continua sono riferiti a tre assi principali di sviluppo: personale, professionale e istituzionale. Essa si realizza mediante attività individuali, collaborazioni con colleghi, giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, progetti di sede, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre forme adeguate ai bisogni della scuola e dei docenti .
[4] Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.