Art. 3 Regolamento sulle supplenze dei docenti Regolamento sulle supplenze dei docenti
Art. 3 Regolamento sulle supplenze dei docenti
1 Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità.
2 A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita. [1]
3 La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.
4 Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali. [2]
[1] Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.
[2] Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2004, 162.