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Art. 2 Regolamento sulle supplenze dei docenti Regolamento sulle supplenze dei docenti

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Art. 2 Regolamento sulle supplenze dei docenti

1 Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.

2 Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.

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