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Art. 7 Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti

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Art. 7 Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti

1 L’onere dei docenti delle scuole specializzate superiori è di 25 ore-lezione. Fanno eccezione

a) i docenti di materie speciali e di progettazione, per i quali l’onere è di 28 ore-lezione;

b) i docenti di lavoro e di laboratorio, per i quali l’onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di preparazione in sede;

c) i capi laboratorio, per i quali l’onere è di 42 ore-lezione.

2 Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole specializzate superiori

a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;

b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;

c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;

d) collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili;

e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con le persone in formazione organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.

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