Art. 7 Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti
Art. 7 Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti
1 L’onere dei docenti delle scuole specializzate superiori è di 25 ore-lezione. Fanno eccezione
a) i docenti di materie speciali e di progettazione, per i quali l’onere è di 28 ore-lezione;
b) i docenti di lavoro e di laboratorio, per i quali l’onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di preparazione in sede;
c) i capi laboratorio, per i quali l’onere è di 42 ore-lezione.
2 Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole specializzate superiori
a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili;
e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con le persone in formazione organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.