Art. 2 Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti
Art. 2 Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti
1 L’onere dei docenti di scuole dell’infanzia è di 32 ore nelle sezioni con refezione e di 25 ore e 10 minuti nelle sezioni senza refezione. [1]
2 L’onere dei docenti di scuola elementare è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i docenti titolari che per quelli di materie speciali.
3 Al di fuori di questo onere tutti i docenti comunali
a) devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’attività scolastica o dell’ingresso per la scuola dell’infanzia;
b) sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dall’ispettorato.
4 I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere
a) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dai genitori;
b) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
c) sono tenuti alla sorveglianza degli allievi della loro sezione;
d) sono tenuti, di regola per non più di mezz’ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
e) sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a mezzogiorno e alla sera secondo le indicazioni della direzione di istituto;
f) nei comuni nei quali sono istituiti periodi di scuola fuori sede, sono tenuti a parteciparvi con la propria sezione, secondo il calendario allestito dalla direzione di istituto. I docenti a metà tempo presenti per l’intero soggiorno devono essere compensati per il tempo eccedente il loro onere di insegnamento calcolato in base a quanto disposto dai cpv. 1 e 2.
5 I docenti titolari sono tenuti alla vigilanza durante le lezioni impartite da docenti speciali giusta l’art. 56 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.
6 I docenti contitolari di una sezione sono tenuti a due ore di compresenza in sede indicate nell’orario settimanale allo scopo di coordinare l’attività educativa. La compresenza è a tempo pieno la prima settimana dell’anno scolastico oppure a metà tempo le prime due settimane, ma in questo secondo caso alla scuola dell’infanzia vanno garantiti almeno quattro giorni di refezione. La scelta deve essere comunicata tempestivamente alla direzione di istituto. [2]
[1] Cpv. modificato dal R 27.1.2021; in vigore dal 29.1.2021 - BU 2021, 63.
[2] Cpv. modificato dal R 12.1.2022; in vigore dal 1.8.2022 - BU 2022, 19.