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Art. 9 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 9 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

I cantoni dove le scuole hanno sede, o le scuole stesse, accordano agli allievi il cui cantone di domicilio ha dichiarato la sua disponibilità al pagamento, gli stessi diritti che concedono ai propri allievi.

Trattamento degli allievi provenienti da can toni

che non hanno dichiarato la loro dispo nibilità

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