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Art. 7 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 7 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

1 I cantoni dove hanno sede le scuole stabiliscono il montante dei contributi per i cicli di studi registrati nell’annesso.

2 Si applicano i seguenti principi

a. i contributi sono calcolati per allievo e per semestre,

b. i contributi servono a coprire le spese di formazione scolastica e le spese relative al sostegno degli allievi (art. 3, cpv. 1, let. c); non servono per coprire le spese di vitto e d’alloggio, e nemmeno per coprire le misure specifiche allo sviluppo della dote particolare,

c. il contributo per gli allievi fuori cantone non deve superare quello versato dagli allievi domiciliati nel cantone dove ha sede la scuola.

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