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Art. 6 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 6 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

Vale come cantone di domicilio

a. per gli allievi maggiorenni, il cantone dove hanno domicilio legale attuale in materia di sussidi di studio,

b. per gli allievi minorenni, il cantone dove i genitori hanno il loro domicilio civile attuale o dove ha sede l’autorità tutelare competente.

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