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Art. 4 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 4 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

1 Il cantone dove ha sede la scuola inoltra una richiesta d’iscrizione per un ciclo di studi che soddisfa le esigenze enunciate nell’art. 3.

2 Il segretariato registra nell’annesso il ciclo di studi per il quale è stata inoltrata la richiesta.

Cantoni debito ri

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