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Art. 3 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 3 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

I cicli di studi che sottostanno quest’accordo, adempiono le seguen ti condizioni

a. incoraggiano in modo mirato la dote particolare di un allievo,

b. garantiscono una formazione scolastica o professionale con diploma finale riconosciuto e

c. offrono un sostegno concreto agli allievi affinché possano coniugare le doti particolari e la formazione e sviluppare in modo armonioso tutte le loro attitudini.

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