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Art. 22 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 22 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo in base alla propria legislazione. Gode degli stessi diritti e sottostà ai medesimi obblighi degli altri cantoni firmatari.

Berna, 20 febbraio 2003 In nome della Co nferenza svizzera dei direttori

cantonali della pubblica educazione

Il presidente: Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale: Hans Ambühl

Pubblicato nel BU 2014 , 273.

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