405.600
CH-TI
Art. 22 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Art. 22 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo in base alla propria legislazione. Gode degli stessi diritti e sottostà ai medesimi obblighi degli altri cantoni firmatari.
Berna, 20 febbraio 2003 In nome della Co nferenza svizzera dei direttori
cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Hans Ulrich Stöckling
Il segretario generale: Hans Ambühl
Pubblicato nel BU 2014 , 273.