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Art. 21 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 21 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

1 Gli obblighi derivanti da quest’accordo per gli allievi che al momento della disdetta sono iscritti ad una scuola riservata ai superdotati restano invariati fino alla loro uscita, quando

a. un cantone disdice l’accordo, o

b. un cantone disdice la sua disponibilità a pagare per il ciclo di studi.

2 Il diritto all’uguaglianza di tratta mento (art. 9) resta valido ana logamente.

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