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Art. 2 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 2 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

Nell’annesso sono precisati

a. i cicli di studi (breve descrizione compresa) ai quali si applica questo accordo,

b. l’importo dei contributi che i cantoni di domicilio degli allievi devono versare per la frequenza della scuola fuori cantone,

c. le offerte scelte da ogni cantone per i propri domiciliati,

d. le condizioni in base alle quali i cantoni firmatari sono disposti a pagare.

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