405.600
CH-TI
Art. 18 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Art. 18 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
1 La modifica dell’annesso (lista dei cicl i di studi) è possibile all’ini zio di ogni anno scolastico.
2 I nuovi cicli di studi sono iscritti nell’annesso a condizione che sia stata inoltrata richiesta al segretariato entro la fine dell’an no civile che precede l’anno scolastico per il quale sono previste le modifiche.
3 Ogni modifica della disponibilità a pagare o delle condizioni relative deve essere annunciata al segretariato entro la fine dell’anno civile che precede l’anno scolastico per il quale sono previste le modifiche.
← Art. 17 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Art. 19 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati →