405.600
CH-TI
Art. 17 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Art. 17 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Il presente accordo entra in vigore con l’adesione di al minimo tre cantoni, al più presto con l’inizio dell’anno scolastico 2004/2005.
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Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
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