405.600
CH-TI
Art. 16 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Art. 16 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Le dichiarazioni d’adesione al presente accordo devono essere comunicate al Segretariato generale della CDPE. Con la loro adesione i cantoni s’impegnano a fornire, secondo prescrizione, i dati necessari per l’applicazione del presente accordo.
Entrata in vigore
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Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
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