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Art. 16 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 16 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

Le dichiarazioni d’adesione al presente accordo devono essere comunicate al Segretariato generale della CDPE. Con la loro adesione i cantoni s’impegnano a fornire, secondo prescrizione, i dati necessari per l’applicazione del presente accordo.

Entrata in vigore

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