Legislator Giurisprudenza & Legislazione
405.600 CH-TI

Art. 13 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

Apri la fonte ufficiale Atto completo (22 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 13 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

1 Il Segretariato generale d ella Conferenza svizzera dei diretto ri cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la fun zione di segretariato dell’accordo.

2 Ha i seguenti compiti

a. informazione dei cantoni firmatari,

b. coordinamento, e

c. regolamentazione delle questioni relative all’esecuzione e alla procedura.

← Art. 12 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Art. 14 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →