405.600
CH-TI
Art. 13 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
Art. 13 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
1 Il Segretariato generale d ella Conferenza svizzera dei diretto ri cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la fun zione di segretariato dell’accordo.
2 Ha i seguenti compiti
a. informazione dei cantoni firmatari,
b. coordinamento, e
c. regolamentazione delle questioni relative all’esecuzione e alla procedura.
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Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
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