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Art. 10 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 10 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

1 Gli allievi che provengono da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento, per il ciclo di studi proposto, non hanno diritto all’ uguaglianza di trattamento. Han no accesso ad un ciclo di studi, solo dopo l’ammissione di tutti gli allievi provenienti da cantoni che hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento.

2 Gli allievi provenienti da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagament o devono versare oltre alle tas se scolastiche un montante corrispondente almeno all’importo dei contributi definiti all’art. 7.

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