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Art. 1 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

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Art. 1 Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

1 L’accordo si applica al settore secondario I e secondario II.

2 L’accordo regola, nell’ambito dei cicli di studi proposti per pro muovere in tutti i campi gli allievi superdotati,

a. l’accesso intercantonale a queste scuole,

b. lo statuto degli allievi,

c. i contributi che i cantoni di domicilio degli allievi devo no ver sare agli organismi responsabili di queste scuole.

3 Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità o la partecipazione finanziaria delle scuole o che prevedono dei con tributi per la frequenza scolastica divergenti da quelli qui fissati, hanno precedenza sul presente accordo.

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