Art. 8 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
Art. 8 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
1 Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professionale soddisfa le condizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimento.
2 I Cantoni che hanno aderito all’accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma riconosciuto, il medesimo diritto d’accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente.
3 I Cantoni che hanno aderito all’accordo autorizzano i titolari e le titolari di un diploma riconosciuto a frequentare le scuole d’ordine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente. Resta riservato il diritto di stabilire le restrizioni dovute alle possibilità d’assunzione nelle singole scuole e di esigere un’adeguata partecipazione finanziaria.
4 I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento lo preveda in modo esplicito.