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Art. 7 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

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Art. 7 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

1 Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esistenti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.

2 Il regolamento deve disciplinare

a. le qualifiche che il diploma attesta, e

b. il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.

3 Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali

a. la durata della formazione;

b. le condizioni per essere ammessi alla formazione;

c. i contenuti dell’insegnamento, e

d. le qualifiche richieste al corpo insegnante.

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