405.500
CH-TI
Art. 7 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
Art. 7 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
1 Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esistenti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.
2 Il regolamento deve disciplinare
a. le qualifiche che il diploma attesta, e
b. il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.
3 Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali
a. la durata della formazione;
b. le condizioni per essere ammessi alla formazione;
c. i contenuti dell’insegnamento, e
d. le qualifiche richieste al corpo insegnante.