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Art. 6 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

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Art. 6 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

1 I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per delle categorie di diploma, in particolare

a. le condizioni di riconoscimento (articolo 7);

b. la procedura per il riconoscimento;

c. le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e

d. la procedura relativa all’obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali e alla verifica di queste qualifiche. [10]

2 L’autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le organizzazioni e le associazioni professionali direttamente interessate. Se l’incarico è affidato a terzi secondo l’articolo 5 capoverso 3, essa deve approvare il regolamento di riconoscimento.

3 Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati da almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto dell’autorità di riconoscimento competente.

[10] Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013.

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