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Art. 5 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

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Art. 5 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

1 La CDPE è incaricata dell’applicazione dell’accordo.

2 A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i diplomi universitari. [8]

3 La CDS applica l’accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l’incarico a terzi, ma resta, in ogni caso , responsabile per la vigilanza. [9]

[8] Modifica del 16 giugno 2005.

[9] Modifica del 16 giugno 2005.

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