405.500
CH-TI
Art. 5 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
Art. 5 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
1 La CDPE è incaricata dell’applicazione dell’accordo.
2 A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i diplomi universitari. [8]
3 La CDS applica l’accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l’incarico a terzi, ma resta, in ogni caso , responsabile per la vigilanza. [9]
[8] Modifica del 16 giugno 2005.
[9] Modifica del 16 giugno 2005.