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Art. 4 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

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Art. 4 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

1 L’autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplomi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sempre che la competenza non spetti alla Confederazione. [7]

2 Ogni Cantone che ha aderito all’accordo dispone di un voto. Gli altri Cantoni hanno voto consultivo.

[7] Modifica del 16 giugno 2005.

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