405.500
CH-TI
Art. 4 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
Art. 4 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
1 L’autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplomi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sempre che la competenza non spetti alla Confederazione. [7]
2 Ogni Cantone che ha aderito all’accordo dispone di un voto. Gli altri Cantoni hanno voto consultivo.
[7] Modifica del 16 giugno 2005.