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Art. 3 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

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Art. 3 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

1 Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazione e Cantoni vanno ricercate delle soluzioni d’intesa.

2 La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi

a. riconoscimento degli attestati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori);

b. riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell’attitudine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale;

c. riconoscimento dei diplomi per l’insegnamento nelle scuole professionali;

d. definizione dei principi che regolano l’offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, ed

e. consultazione e partecipazione dei Cantoni nelle questioni internazionali.

3 La conclusione d’accordi come previsto dall’articolo 1 capoverso 4, è di competenza dell’Assemblea plenaria della CDPE. Nel campo delle professioni della salute, la CDS deve essere associata a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo.

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