405.500
CH-TI
Art. 2 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
Art. 2 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai Cantoni.
Collaborazione con la Confederazione [6]
[6] Modifica del 16 giugno 2005.