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Art. 2 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

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Art. 2 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai Cantoni.

Collaborazione con la Confederazione [6]

[6] Modifica del 16 giugno 2005.

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